Statuto dell'associazione culturale Serpe Regolo

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE

Art.1

A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione culturale denominata “Serpe Regolo”   

Art. 2

L’associazione ha sede in Sovicille -Piazza Marconi, 6 

TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 3 

l’Associazione Culturale “Serpe Regolo” è autonoma, pluralista, apartitica, antirazzista, antifascista, laica,  si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e ai valori della resistenza e non ha finalità di lucro. 

Ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del codice civile, nonché dal presente Statuto. 

Persegue i seguenti scopi: 

diffondere una cultura di pace, di socialità, di solidarietà, di rispetto dell’ambiente e dei diritti umani, operando in campo sociale, per la realizzazione  dei valori della tolleranza, della fratellanza, della mutualità e della interazione tra diversi, per la piena valorizzazione di ogni singolo individuo, attraverso l’utilizzo, la progettazione e la sperimentazione di tutte le molteplici forme di espressione artistica, culturale e sociale. 

L’Associazione  “Serpe Regolo” promuove una cultura multietnica,  non violenta, stile di vita nel pieno rispetto dell’ambiente, in un’ottica di sobrietà, intesa come minor utilizzo di risorse e minore produzione di rifiuti. Rifiuta la logica del commercio globalizzato con le sue contraddizioni schizofreniche e si trova in pieno contrasto con la logica di sfruttamento indiscriminato del territorio e delle sue risorse messa in atto dalle multinazionali e dalla collusione fra potere economico e politico. L’Associazione “Serpe Regolo” promuove altresì i valori dell’agricoltura sostenibile e biologica, sia in difesa dei suoli sia per valorizzare produzioni e forme di lavoro che promuovano l’uomo e non il profitto, ad esempio la filiera corta, un turismo responsabile, un buon utilizzo delle risorse primarie e non.

Art.4 

L’Associazione “Serpe Regolo” per il raggiungimento dei suoi fini, intende:  

organizzare 

- attività artistiche e di promozione culturale, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione sui temi della pace, dei diritti,  della solidarietà, della comunicazione e interazione tra culture diverse e più in generale sui temi politici nazionali, internazionali e dell’ambiente. 

Incentivare 

- lo sviluppo di forme associative e di aggregazione; 

- la collaborazione e il confronto con altre forme di associazionismo locale, nazionale ed internazionale nella prospettiva dell’interscambio culturale; 

- la salvaguardia, il recupero, la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e ambientale ed il riutilizzo a scopo sociale e di produzione culturale degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;

- l’intervento per favorire e promuovere, attraverso le attività artistiche e creative, l’interazione tra le culture e la creatività giovanile; 

- l’affermazione dei diritti e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, la lotta all’emarginazione,  alla solitudine e al disagio; 

- l’intervento volto a favorire la diffusione e lo sviluppo di tutte le forme espressive, in particolare del cinema, della videoarte, del teatro, della musica, della danza, della scrittura, della poesia, delle arti visive, dei beni culturali, della pittura, della scultura e della fotografia. 

- le attività di ricerca educative e formative in prevalenza sui temi della pace e della non violenza. 

- le attività di informazione e di controinformazione rivolte a sensibilizzare le coscienze sulla manipolazione messa in atto dai mass media, e sullo stato dittatoriale delle apparenze in cui il mondo vive in una sorta di beffa continua. 

- le attività volte a favorire l’interazione sociale fra persone appartenenti a culture diverse; 

-la promozione di viaggi intesi come esperienza conoscitiva di incontro e di interscambio culturale con altri popoli e la promozione di una diplomazia di pace e di cooperazione; 

-la promozione dell’informazione sulla salute psico-fisica  in accordo agli equilibri  fra ambiente e benessere e quindi su forme curative alternative contro le logiche  del commercio globale delle industrie farmaceutiche; 

- le attività editoriali: pubblicazione di un giornalino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. 

- l’azione volta a dare spazio ad associazioni e gruppi che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente statuto, condividendone gli spazi e creando un luogo di socializzazione e confronto sui temi statutari; 

Art. 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alle realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. 

L’Associazione può inoltre presentare istanze, ricorsi, memorie, perizie e altri atti, in tutte le sedi consentite in Italia e all’Estero, sia dinanzi alle autorità amministrative anche partecipando ad eventuali procedimenti ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge in data 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.,sia dinanzi alle autorità giuridiche amministrative civili penali contabili e tributarie; -conferire incarichi retribuiti a professionisti ed esperti, previa riunione del Consiglio Direttivo. 

TITOLO III - SOCI

Art. 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

       Art. 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. 

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo

Art. 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

      Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo; 

il Presidente.  

il Vice Presidente

il Segretario

il Tesoriere

il Proboviro 

il Sindaco Revisore 

Art. 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. 

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione. 

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L’assemblea è presieduta dal Presidente. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.

     Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

     Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 membri , scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il Probiviro è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell’associazione, possono venir devolute al Probiviro.

Art.15

Il Sindaco Revisore è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. Il Sindaco Revisore controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto.

Art. 16

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

A TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

rifiuta donazioni e contributi  da enti e istituzioni che operano con modalità non etiche e contro le finalità dello statuto.

Art. 18

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

  E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

  TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 19

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

  In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.