Statuto
dell'associazione culturale Serpe Regolo
TITOLO I – DENOMINAZIONE –
SEDE
Art.1
A
norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita
un’associazione culturale denominata “Serpe Regolo”
Art. 2
L’associazione
ha sede in Sovicille -Piazza Marconi, 6
TITOLO II – FINALITA’
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 3
l’Associazione
Culturale “Serpe
Regolo”
è autonoma, pluralista, apartitica, antirazzista, antifascista, laica,
si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e
ai valori della resistenza e non ha finalità di lucro.
Ha
durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III,
art. 36 e segg. Del codice civile, nonché dal presente Statuto.
Persegue i
seguenti scopi:
diffondere
una cultura di pace, di socialità, di solidarietà, di rispetto
dell’ambiente e dei diritti umani, operando in campo sociale, per la
realizzazione dei valori
della tolleranza, della fratellanza, della mutualità e della interazione
tra diversi, per la piena valorizzazione di ogni singolo individuo,
attraverso l’utilizzo, la progettazione e la sperimentazione di tutte le
molteplici forme di espressione artistica, culturale e sociale.
L’Associazione
“Serpe Regolo” promuove una cultura multietnica,
non violenta, stile di vita nel pieno rispetto dell’ambiente, in
un’ottica di sobrietà, intesa come minor utilizzo di risorse e minore
produzione di rifiuti. Rifiuta la logica del commercio globalizzato con le
sue contraddizioni schizofreniche e si trova in pieno contrasto con la
logica di sfruttamento indiscriminato del territorio e delle sue risorse
messa in atto dalle multinazionali e dalla collusione fra potere economico
e politico. L’Associazione “Serpe Regolo” promuove altresì i valori
dell’agricoltura sostenibile e biologica, sia in difesa dei suoli sia
per valorizzare produzioni e forme di lavoro che promuovano l’uomo e non
il profitto, ad esempio la filiera corta, un turismo responsabile, un buon
utilizzo delle risorse primarie e non.
Art.4
L’Associazione
“Serpe Regolo” per il raggiungimento dei suoi fini, intende:
organizzare
-
attività artistiche e di promozione culturale, convegni, dibattiti,
seminari, corsi di formazione sui temi della pace, dei diritti, della solidarietà, della comunicazione e interazione tra
culture diverse e più in generale sui temi politici nazionali,
internazionali e dell’ambiente.
Incentivare
-
lo sviluppo di forme associative e di aggregazione;
-
la collaborazione e il confronto con altre forme di associazionismo
locale, nazionale ed internazionale nella prospettiva dell’interscambio
culturale;
-
la salvaguardia, il recupero, la valorizzazione del patrimonio
architettonico, artistico e ambientale ed il riutilizzo a scopo sociale e
di produzione culturale degli spazi e dei luoghi di possibile interesse
collettivo;
-
l’intervento per favorire e promuovere, attraverso le attività
artistiche e creative, l’interazione tra le culture e la creatività
giovanile;
-
l’affermazione dei diritti e la tutela delle fasce più deboli della
popolazione, la lotta all’emarginazione,
alla solitudine e al disagio;
-
l’intervento volto a favorire la diffusione e lo sviluppo di tutte le
forme espressive, in particolare del cinema, della videoarte, del teatro,
della musica, della danza, della scrittura, della poesia, delle arti
visive, dei beni culturali, della pittura, della scultura e della
fotografia.
-
le attività di ricerca educative e formative in prevalenza sui temi della
pace e della non violenza.
- le attività
di informazione e di controinformazione rivolte a sensibilizzare le
coscienze sulla manipolazione messa in atto dai mass media, e sullo stato
dittatoriale delle apparenze in cui il mondo vive in una sorta di beffa
continua.
- le attività
volte a favorire l’interazione sociale fra persone appartenenti a
culture diverse;
-la promozione
di viaggi intesi come esperienza conoscitiva di incontro e di interscambio
culturale con altri popoli e la promozione di una diplomazia di pace e di
cooperazione;
-la
promozione dell’informazione sulla salute psico-fisica
in accordo agli equilibri fra
ambiente e benessere e quindi su forme curative alternative contro le
logiche del commercio globale
delle industrie farmaceutiche;
-
le attività editoriali: pubblicazione di un giornalino, pubblicazione di
atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche
compiute.
- l’azione volta a dare spazio ad associazioni e
gruppi che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente statuto,
condividendone gli spazi e creando un luogo di socializzazione e confronto
sui temi statutari;
Art. 5
L'Associazione potrà compiere
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alle
realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre
Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe
o accessorie all'attività sociale.
L’Associazione
può inoltre presentare istanze, ricorsi, memorie, perizie e altri atti,
in tutte le sedi consentite in Italia e all’Estero, sia dinanzi alle
autorità amministrative anche partecipando ad eventuali procedimenti ai
sensi degli art. 9 e 10 della Legge in data 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.
ii.,sia dinanzi alle autorità giuridiche amministrative civili penali
contabili e tributarie; -conferire incarichi retribuiti a professionisti
ed esperti, previa riunione del Consiglio Direttivo.
TITOLO III - SOCI
Art. 6
L'associazione
è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione
all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione
della tessera.
La
consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di
ammissione da parte dell’associazione.
Il
Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno
sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di
soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari
scopi promozionali.
Il
Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3
soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità
dell'associazione.
Art. 7
Tutti i
soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono
partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed
intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno
diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta,
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e
delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione.
Ogni
socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota
associativa versata.
I
soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi
e dallo statuto.
I
soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei
regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.
I
soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli
incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai
regolamenti interni dell'associazione.
Le
prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che
non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico
retribuito per delibera del Consiglio Direttivo
Art. 8
Si
esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote o i contributi
associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte, e non sono rivalutabili.
La
qualità di associato cessa esclusivamente per:
a)
recesso o morte del socio;
b)
mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual
caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c)
esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il
recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I
soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo
sociale annuo versato.
I
soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di
fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono
organi dell'associazione:
l'Assemblea
dei soci;
il
Consiglio Direttivo;
il
Presidente.
il
Vice Presidente
il
Segretario
il
Tesoriere
il
Proboviro
il
Sindaco Revisore
Art. 10
L'assemblea
dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano
dell'associazione.
L'assemblea
è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per
verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il
bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e
dare le linee programmatiche all'associazione.
Il
Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono
essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo
che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al
Consiglio Direttivo stesso.
L'assemblea
è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può
essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei
soci.
L'assemblea
deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede
sociale, almeno 15 giorni prima. L'assemblea è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli
associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni
socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega
per socio.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente. Esso ha il compito di: leggere l’ordine
del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni,
interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso
delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie
opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno;
controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare
lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di
tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario
dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di
sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa,
procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni
dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario,
sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea.
A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti
approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre
depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un
estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti
deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista
dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura
ordinaria.
Art. 11
Il
Consiglio Direttivo è costituito da 9 membri , scelti tra i soci
dall'assemblea generale, che restano in carica due anni e, in caso di
recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima
assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a
quello dei soci eletti.
Il
Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente
successiva, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il
Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori
incarichi ritenuti necessari.
Il
Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite
affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15
giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al
Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta,
tramite avviso postale o telefonico.
Il
Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi
componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
Il
Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è
investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e
sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per
l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione
ed amministrazione dell'associazione.
E'
in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività
dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per
l'approvazione.
Art. 12
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di
sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni
tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In
caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la
tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte
del Consiglio Direttivo.
Art. 13
Il
Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del
Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione
nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle
riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei
regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli
sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il
Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i
bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal
Consiglio Direttivo.
Art. 14
Il
Probiviro è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. Tutte le
eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli
organi dell’associazione, possono venir devolute al Probiviro.
Art.15
Il
Sindaco Revisore è nominato ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria. Il
Sindaco Revisore controlla la correttezza della gestione in relazione alle
norme di legge e di Statuto.
Art. 16
Le
cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
A
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 17
L'associazione
trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
- quote
associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o
istituzioni, nazionali o esteri;
-
sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni
o di enti pubblici, nazionali o esteri;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od
occasionali;
-
donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'associazione a qualunque titolo;
rifiuta
donazioni e contributi da
enti e istituzioni che operano con modalità non etiche e contro le
finalità dello statuto.
Art. 18
L'esercizio
finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro
sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio
consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea ordinaria annuale.
Il
bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede
dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché
sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il
bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto
finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e
le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia
la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la
liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli
altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti.
E' vietato distribuire
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di
gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi
sociali.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO
STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art. 19
Eventuali
modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea
con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Art. 20
Lo
scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento
dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà
obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o
ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Per
tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le
norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
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